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AMMINISTRATORE UNICO SPA

AVVISO PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ COGESER S.P.A.

 

 

Articolo 1

Finalità del presente Avviso

 

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti nel presente documento l’Assemblea dei Soci provvederà alla nomina dell’Amministratore Unico della Società.

 

 

Articolo 2

Requisiti di onorabilità

 

1. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:

i. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

ii. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

iv. dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

 

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di amministratore unico:

a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettera a), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;

b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera b);

c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste da111articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

 

3. L’amministratore unico che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui al comma precedente deve darne immediata comunicazione all'organo di controllo, con obbligo di riservatezza. L'organo di controllo verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, l’Amministratore Unico decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che l'organo di controllo, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell’amministratore unico, su richiesta vincolante dell'organo di controllo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell’azione gestionale (a titolo esemplificativo, attuazione del piano industriale, realizzazione di operazioni finalizzate all'apertura del capitale al mercato, operazioni straordinarie) e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dall'organo di controllo, ovvero vada deserta, l’amministratore unico decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

 

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

 

 

Art. 3

Requisiti di incompatibilità, esclusioni e divieti

 

1. Fatte salve altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non possono essere nominati Amministratore unico:

a) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità e cause ostative alla candidatura alla carica di consigliere comunale o di incompatibilità secondo le leggi vigenti;

b) coloro che si trovino in una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;

c) coloro che sono affini o parenti entro il quarto grado con dirigenti della Società l’interdetto, l’inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione anche temporanea ai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi;

d) coloro che hanno una lite pendente con la Società;

e) i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l’azienda o la società sono costituite, operanti nel medesimo territorio;

 

2. È inoltre fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dalla Società o da società dalla stessa controllate, pena la decadenza dal mandato.

 

 

Articolo 4

Requisiti di professionalità

 

1. L’Amministratore Unico sarà scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio, anche alternativamente, attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello di attività della società ovvero comparabili per dimensione e complessità;

b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo della società;

c) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;

d) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o materie aventi attinenza con il settore operativo della società;

e) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

La corrispondenza a detti criteri dovrà essere desunta da un dettagliato curriculum vitae.

 

2. L'amministratore unico deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle attività di cui ai precedenti commi.

 

 

Articolo 5

Requisiti di autonomia

 

1. Non potranno ricoprire la carica di Amministratore Unico coloro che versano in una delle situazioni di inconferibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.

 

2. Non possono essere nominati coloro che hanno conflitti di interesse con la società, anche in riferimento ad eventuali cariche in società concorrenti.

 

3. Non possono ricoprire la carica coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di controllo della medesima società o di società controllate o della società controllante.

 

 

Articolo 6

Verifica dei requisiti

 

1. Al momento dell'accettazione della carica, il designato dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5; in caso di perdita, in corso di carica, dei requisiti medesimi ne danno immediatamente comunicazione all'organo di controllo.

 

2. L'organo di controllo verifica la sussistenza dei requisiti e, in caso di difetto, dichiara la decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente avviso.

 

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, l'organo di controllo valuta annualmente la sussistenza dei requisiti di cui al presente avviso in capo all’amministratore unico.

 

 

Art. 7

Forma di pubblicità

 

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società per il periodo dal 26/04/2022 al 11/05/2022 e sarà inoltrato ai Comuni Soci (Bellinzago Lombardo, Gorgonzola, Inzago, Liscate, Melzo, Pioltello, Truccazzano, Vignate) per la pubblicazione sui rispettivi siti Internet per lo stesso periodo.

 

2. A ciascuna candidatura dovrà essere allegato un curriculum vitae dal quale emergano in maniera dettagliata titoli di studio, competenze, esperienze ritenute significative in relazione alla nomina per cui si presenta la candidatura.

 

3. L’Assemblea effettua le proprie valutazioni sulla base delle domande pervenute, individuando le persone in possesso dei requisiti soggettivi e di professionalità di cui al presente avviso.

 

4. Sarà cura della Società pubblicare il nominativo del candidato prescelto.

 

5. La nomina è conferita per tre anni come previsto dallo Statuto.

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Ci dispiace! Il periodo per candidarsi è terminato.

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